DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78 – Testo ufficiale

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78

Provvedimenti   anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini  e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091)

PARTE I

ECONOMIA REALE

TITOLO I

INTERVENTI ANTICRISI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
provvedimenti anticrisi;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  per  la  proroga  di  termini  in  scadenza previsti da
disposizioni  di  legge  per  consentire l'attuazione dei conseguenti
adempimenti amministrativi;
  Ritenuta  infine  la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione,   nonche'   la   proroga  della  partecipazione  del
personale  delle  Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2009;
  Sulla  proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
della difesa, dell'interno e della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

 Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

  1.  Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010,  i  lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito
in   costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono  essere  utilizzati
dall'impresa   di   appartenenza   in   progetti   di   formazione  o
riqualificazione  che possono includere attivita' produttiva connessa
all'apprendimento.  L'inserimento  del lavoratore nelle attivita' del
progetto  puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato
in  sede  di  Ministero  del  lavoro  della  salute e delle politiche
sociali  stipulato  dalle  medesime  parti  sociali che sottoscrivono
l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo   da  parte  dei  datori  di  lavoro  la  differenza  tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
  2.  L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 20 milioni di euro
per  l'anno  2009  e  in  150  milioni di euro per l'anno 2010 cui si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione delle risorse del Fondo
sociale  per  l'occupazione  e  la formazione di cui all'articolo 18,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma
1,  avuto  particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,
alla  previsione  di  coniugazione dei medesimi con gli interventi di
politica  attiva  a  valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi
dell'Accordo  Stato-Regioni  del  12 febbraio 2009, alle procedure di
comunicazione  all'INPS  anche ai fini del tempestivo monitoraggio di
cui al comma 4.
  4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze provvede sulla base
dei  dati  comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai
fini  dell'adozione  dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni,  ovvero  delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
  5.  Per  il  rifinanziamento  delle  proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione  guadagni  straordinaria per cessazione di attivita', di
cui  all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291,  e  successive  modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro
per  l'anno  2009,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo sociale per
l'occupazione  e  formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito con
modificazioni  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2, trasferite al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
  6.  In  via  sperimentale  per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'
di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato  nella  misura  del venti per cento del trattamento perso a
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere
della  presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per
cento  dei  trattamenti,  e'  posto a carico delle risorse per l'anno
2009  e  2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui
all'articolo  18,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185,  convertito  con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009,  n.  2.,  trasferite  al  medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma
e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e
regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite
nel  decreto  di  cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.
  7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.  5,  convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «L'incentivo  di  cui al primo
periodo  e'  erogato  al  lavoratore  destinatario del trattamento di
sostegno  al  reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta
per  intraprendere  una  attivita' autonoma, avviare una auto o micro
impresa,  o  per  associarsi in cooperativa in conformita' alle norme
vigenti.  In  caso  di  cassa  integrazione in deroga, il lavoratore,
successivamente  all'ammissione  al beneficio e prima dell'erogazione
del  medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte  sono  cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della  legge  27 febbraio 1985, n. 49.». Con decreto del Ministro del
lavoro  della  salute  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita'
e  le  condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e
successivo comma.
  8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia'
percettore  del  trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi
aziendale  a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di
procedura  concorsuale  o  comunque  nei  casi  in  cui il lavoratore
sospeso  sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il
medesimo   ne   faccia  richiesta  per  intraprendere  una  attivita'
autonoma,  per  avviare  una auto o micro impresa o per associarsi in
cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti,  e'  liquidato il
trattamento  di integrazione salariale straordinaria per un numero di
mensilita'  pari  a  quelle deliberate non ancora percepite, e, se il
medesimo  lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16,
comma  1,  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, il trattamento di
mobilita'  per  un  numero  di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore,
successivamente  all'ammissione  al beneficio e prima dell'erogazione
del  medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte  sono  cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
PARTE I

ECONOMIA REALE

TITOLO I

INTERVENTI ANTICRISI
                               Art. 2.

          Contenimento del costo delle commissioni bancarie

  1.  A  decorrere  dal  1°  novembre  2009, la data di valuta per il
beneficiario  per  tutti  i  bonifici, gli assegni circolari e quelli
bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni
lavorativi  successivi  alla  data  del  versamento.  Per  i medesimi
titoli,  a  decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita'
economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente,
quattro,  quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del
versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita'
economica  non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.
E'  nulla  ogni  pattuizione  contraria.  Resta fermo quanto previsto
dall'articolo  120,  comma  1,  del  decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
  2.  Allo  scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i  benefici
derivanti   dal   divieto  della  commissione  di  massimo  scoperto,
all'articolo  2-bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008, n. 185,
articolo  1,  convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine
del  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «L'ammontare del
corrispettivo  omnicomprensivo  di cui al periodo precedente non puo'
comunque  superare  lo  0,5  per  cento,  per trimestre, dell'importo
dell'affidamento,  a  pena di nullita' del patto di remunerazione. Il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  assicura,  con  propri
provvedimenti,  la  vigilanza  sull'osservanza delle prescrizioni del
presente articolo.».
  3.  Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre
2008,  n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in
cui  la  surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di
trenta  giorni  dalla  data  della  richiesta  da  parte  della banca
cessionaria   alla   banca  cedente  dell'avvio  delle  procedure  di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione,
la  banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura
pari  all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese
di  ritardo.  Resta  ferma  la  possibilita'  per la banca cedente di
rivalersi  sulla  banca  cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a
cause imputabili a quest'ultima.».
  4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.
PARTE I

ECONOMIA REALE

TITOLO I

INTERVENTI ANTICRISI
                               Art. 3.

       Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

  1.  Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati
dell'energia,   nella   prospettiva  dell'eventuale  revisione  della
normativa  in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con
decreto,  in  conformita'  al  comma  10-ter  dell'articolo  3  della
decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno
termico  2009-2010,  ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008
ha  immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite
societa'  controllate,  controllanti  o  controllate  da una medesima
controllante,   una   quota   superiore   al  40%  del  gas  naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita
al  punto  di  scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di
standard  metri  cubi,  modulabile  su  base mensile tenuto conto dei
limiti    di    flessibilita'    contrattuale,   mediante   procedure
concorrenziali   non  discriminatorie  alle  condizioni  e  modalita'
determinate  dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas nel
rispetto  degli  indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
  2.  Il  prezzo  da  riconoscere  a  ciascun soggetto cedente il gas
naturale  nelle  procedure  di cui al comma 1 e' fissato, con proprio
decreto,   dal   Ministro   dello   sviluppo  economico  su  proposta
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  formulata con
riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche  un  riscontro  di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la
struttura  dei  costi  di  approvvigionamento  sostenuti dal cedente.
L'eventuale  differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto
dagli  acquirenti  e  quello  da  riconoscere  al soggetto cedente e'
destinata  a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base
del  profilo  medio  di  consumo  degli  ultimi 3 anni, evidenzino un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri
definiti  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico su proposta della
medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
  3.  Al  fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas
ceduto  attraverso  le  procedure  concorrenziali  di cui al comma 1,
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
   a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di
degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione  del  coefficiente  di  utilizzo  a  valere  dall'inizio  del
prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
   b)  adegua  la  disciplina  del  bilanciamento  del  gas naturale,
adottando  gli  opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei
clienti finali, anche industriali;
   c)  promuove,  sentito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
l'offerta  dei  servizi di punta per il sistema del gas naturale e la
fruizione  dei  servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e
termoelettrici,  nel  rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli
approvvigionamenti e delle forniture.
  4.  In  caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di
cui  al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in
via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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INTERVENTI ANTICRISI
                               Art. 4.

             Interventi urgenti per le reti dell'energia

  1.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua
gli  interventi  relativi  alla  produzione, alla trasmissione e alla
distribuzione    dell'energia,    da    realizzare    con    capitale
prevalentemente   o   interamente  privato,  per  i  quali  ricorrono
particolari   ragioni   di   urgenza  in  riferimento  allo  sviluppo
socio-economico  e  che  devono  essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
  2.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui al comma 1 sono
nominati  uno  o  piu'  Commissari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  ai  sensi  dell'articolo  11 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata
con le stesse modalita' di cui al comma 1.
  3.  Ciascun  Commissario  emana gli atti e i provvedimenti, nonche'
cura   tutte   le  attivita',  di  competenza  delle  amministrazioni
pubbliche,     occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie,  avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di  deroga  di  cui  all'articolo  20,  comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4.  Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati
le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio'  comporti  ulteriori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato,
nonche'  i  poteri  di  controllo  e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.
PARTE I

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INTERVENTI ANTICRISI
                               Art. 5.

         Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

  1.  E'  escluso  dall'imposizione  sul reddito di impresa il 50 per
cento  del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature
compresi   nella   divisione  28  della  tabella  ATECO,  di  cui  al
provvedimento   del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  16
novembre  2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  e  fino  al  30  giugno  2010. L'esclusione vale a
decorrere dal periodo di imposta 2010.
  2.  I  soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  334,  come  modificato  dal decreto legislativo 21
settembre  2005,  n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al
comma  1  solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle
prescrizioni di cui al citato decreto.
  3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o
destina  i  beni  oggetto  degli  investimenti  a  finalita' estranee
all'esercizio  di  impresa  prima  del  secondo  periodo  di  imposta
successivo all'acquisto.
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                               Art. 6.

   Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa

  1.  Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi
dei  beni  a  piu'  avanzata  tecnologia  o  che  producono risparmio
energetico,  entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei
coefficienti  di  ammortamento,  di cui al decreto del Ministro delle
finanze  31  dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi
coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
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                               Art. 7.

       Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza

  1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
  «3-bis:  Per  i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall'esercizio  successivo  a  quello  in  corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente  all'ammontare  che eccede la media dei crediti erogati
nei  due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia  o  da  misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato,  da  enti  pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente  dallo  Stato, le percentuali di cui allo stesso comma
sono  elevate  allo  0,50  per  cento. L'ammontare delle svalutazioni
eccedenti  il  detto  limite e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi.»;
   b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le
parole «e di cui al comma 3-bis».
  2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del   presente  decreto,  la  disposizione  di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo  106  del  TUIR si applica ai crediti erogati a partire
dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto stesso e la media ivi
prevista  e'  commisurata  alla  residua  durata del suddetto periodo
d'imposta.
  3.  Per  evitare  indebiti  effetti  di  sostituzione  e novazione,
l'Agenzia  delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
In  caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella
misura massima.
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INTERVENTI ANTICRISI
                               Art. 8.

                       Sistema «export banca»

  1.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze con propri decreti
autorizza  e  disciplina  le  attivita'  di Cassa depositi e prestiti
s.p.a.  al  servizio  di  SACE  s.p.a. per dare vita, a condizioni di
mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra
le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  s.p.a.  con l'utilizzo dei fondi di cui
all'articolo  22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che  integra  l'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n.
269   del   2003   rientrano   anche   le  operazioni  per  sostenere
l'internazionalizzazione  delle  imprese  quando  le  operazioni sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.
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INTERVENTI ANTICRISI
                               Art. 9.

     Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

  1.  In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i
ritardi  di  pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e' disposto quanto segue:
   a) per il futuro:
    1.   le   pubbliche  amministrazioni  incluse  nell'elenco  ISTAT
pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  adottano  entro il 31 dicembre 2009, senza
nuovi  o  maggiori  oneri,  le  opportune  misure  organizzative  per
garantire   il   tempestivo   pagamento   delle   somme   dovute  per
somministrazioni,  forniture  ed  appalti.  Le  misure  adottate sono
pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
    2.  nelle  amministrazioni  di cui al punto 1, al fine di evitare
ritardi  nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi, il
funzionario  che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha  l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma dei
conseguenti  pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio   e  con  le  regole  di  finanza  pubblica;  la  violazione
dell'obbligo comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.
Qualora  lo  stanziamento  di bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consenta  di  far  fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione
adotta   le   opportune   iniziative,   anche   di   tipo  contabile,
amministrativo  o  contrattuale,  per evitare la formazione di debiti
pregressi.  Le  disposizioni del presente punto non si applicano alle
aziende   sanitarie,   ospedaliere,  ospedaliere  universitarie,  ivi
compresi  i  policlinici  universitari,  agli  IRCCS  pubblici, anche
trasformati in fondazioni;
    3.  allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare
la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e
revisione  delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse  in  bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma
1-ter,  del  decreto-legge  n. 185 del 2008 e' effettuata anche dalle
altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione  del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  escluse  le  Regioni e le Province autonome per le quali la
presente   disposizione   costituisce   principio   fondamentale   di
coordinamento  della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono
illustrati  in  appositi  rapporti  redatti in conformita' con quanto
stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;
    4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche  attraverso  gli  uffici  centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali  dello  Stato,  vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera,  secondo procedure da
definire  con  apposito  decreto  del Ministero dell'economia e delle
finanze,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
gli  organi  interni  di  revisione  e  di  controllo provvedono agli
analoghi  adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono
inviati  ai  Ministeri  vigilanti; per gli enti locali e gli enti del
servizio  sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni
rispettivamente  previste  nell'articolo  1,  commi  166 e 170, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   b) per il passato:
    1.  l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri
alla  data  del  31  dicembre  2008,  iscritti  nel conto dei residui
passivi  del  bilancio  dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla
data  di  pubblicazione  del  presente decreto, per somministrazioni,
forniture  ed  appalti,  e'  accertato,  all'esito di una rilevazione
straordinaria,   con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;  i  predetti  crediti sono resi liquidabili nei limiti delle
risorse  a  tal  fine  stanziate  con  la  legge  di assestamento del
bilancio dello Stato.
PARTE I

ECONOMIA REALE

TITOLO I

INTERVENTI ANTICRISI
                              Art. 10.

         Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

  1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare
la  liquidita'  delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali
e' reso piu' rigoroso e riorganizzato come segue:
   a) contrasto agli abusi:
    1.  all'articolo  17,  comma  1, del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del
credito  annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta
sul  valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo'
essere  effettuata  a partire dal giorno sedici del mese successivo a
quello  di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il
credito emerge.»;
    2.  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
     a) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «In
deroga  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo i contribuenti che
intendono  utilizzare  in compensazione ovvero chiedere a rimborso il
credito  risultante  dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul  valore  aggiunto  possono  non comprendere tale dichiarazione in
quella unificata.»;
     b)  all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; «e'
anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;
     c)  all'articolo  8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88»
e'  sostituito  dal  seguente:  «74» e le parole: «a lire 50 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;
     d) all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:
«Sono   inoltre   esonerati   i   contribuenti   che   presentano  la
dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;
    3.   all'articolo   38-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
     a)  al  primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal
seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  definite  le  ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione
dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;
     b)  al  sesto  comma,  dopo  le  parole:  «Se successivamente al
rimborso»  sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le
parole:  «indebitamente  rimborsate»  sono  aggiunte  le seguenti: «o
compensate»  e dopo le parole «dalla data del rimborso» sono aggiunte
le seguenti: «o della compensazione»;
    4.  fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n.
3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
    5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  14  ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto,
infine,  il  seguente  periodo:  «Tali  compensazioni  possono essere
effettuate  solo  successivamente  alla presentazione dell'istanza di
cui al comma 2.»;
    6.  all'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo  il comma 49 e' inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui
al   comma  precedente  che  intendono  effettuare  la  compensazione
prevista  dall'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  del  credito  annuale  o  relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta  sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro
annui,  sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.»;
    7.  i  contribuenti  che  intendono  utilizzare  in compensazione
crediti   relativi   all'imposta  sul  valore  aggiunto  per  importi
superiori   a  10.000  euro  annui,  hanno  l'obbligo  di  richiedere
l'apposizione  del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte
dei  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente
alle  dichiarazioni  dalle quali emerge il credito. In alternativa la
dichiarazione   e'  sottoscritta,  oltre  che  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,
del  medesimo  decreto,  relativamente ai contribuenti per i quali e'
esercitato  il  controllo  contabile di cui all'articolo 2409-bis del
codice   civile,   attestante   l'esecuzione  dei  controlli  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  31  maggio  1999,  n. 164.
L'infedele  attestazione  dell'esecuzione  dei  controlli  di  cui al
precedente  periodo  comporta  l'applicazione  della  sanzione di cui
all'articolo  39,  comma  1,  lettera  a)  primo  periodo del decreto
legislativo  9  luglio  1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni,
ovvero  di  violazioni  particolarmente gravi, e' effettuata apposita
segnalazione  agli  organi  competenti  per  l'adozione  di ulteriori
provvedimenti.  In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a)
del  comma  1  del  presente articolo, le dotazioni finanziarie della
missione  di  spesa  «Politiche  economico-finanziarie e di bilancio»
sono  ridotte  di  200  milioni  di  euro  per l'anno 2009 e di 1.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
    8.  all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,  dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata  prevista  dall'articolo  16,  comma  3  e  17, comma 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
   b) incremento delle compensazioni fiscali:
    1.  all'articolo  34,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle
esigenze  di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,
a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».
PARTE I

ECONOMIA REALE

TITOLO I

INTERVENTI ANTICRISI
                              Art. 11.

                  Analisi e studi economico-sociali

  1.  I  sistemi  informativi  del  Ministero  dell'economia  e delle
finanze,  del  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali  nonche'  dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o
controllati,  sono,  senza  oneri  aggiuntivi,  utilizzabili  in modo
coordinato  ed  integrato  al  fine  di  poter  disporre  di una base
unitaria   di   dati  funzionale  ad  analisi  e  studi  mirati  alla
elaborazione  delle  politiche  economiche e sociali. La formazione e
l'utilizzo  della  base  unitaria  avviene  nel rispetto dei principi
vigenti  in  materia  di trattamento dei dati nell'ambito del sistema
statistico  nazionale,  e  in particolare del regolamento n. 223/2009
del  Parlamento  europeo  e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della
normativa sulla protezione dei dati personali.
TITOLO II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE
INTERNAZIONALE E NAZIONALE
                              Art. 12.

                    Contrasto ai paradisi fiscali

  1.  Le  norme  del  presente  articolo danno attuazione alle intese
raggiunte   tra   gli  Stati  aderenti  alla  Organizzazione  per  la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  in  materia di emersione di
attivita'  economiche  e  finanziarie detenute in Paesi aventi regimi
fiscali    privilegiati,   allo   scopo   di   migliorare   l'attuale
insoddisfacente  livello  di  trasparenza  fiscale  e  di  scambio di
informazioni,  nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa
tra Stati.
  2.   In   deroga   ad  ogni  vigente  disposizione  di  legge,  gli
investimenti  e  le  attivita'  di  natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro  delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
novembre  2001,  n.  273,  senza  tener  conto  delle limitazioni ivi
previste,  in  violazione  degli  obblighi di dichiarazione di cui ai
commi  1,  2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito  dalla  legge  4  agosto  1990, n. 227, ai soli fini
fiscali  si  presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi  sottratti  a  tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo  1  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono raddoppiate.
  3.  Al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  all'azione  di
controllo  ai  fini  fiscali  per  la  prevenzione  e repressione dei
fenomeni   di   illecito  trasferimento  e  detenzione  di  attivita'
economiche   e   finanziarie   all'estero,  l'Agenzia  delle  entrate
istituisce,  in  coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti
dei  propri  stanziamenti  di  bilancio,  una  unita' speciale per il
contrasto    della   evasione   ed   elusione   internazionale,   per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni    illeciti   ed   il   rafforzamento   della   cooperazione
internazionale.
TITOLO II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE
INTERNAZIONALE E NAZIONALE
                              Art. 13.

          Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

  1.  Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri
ordinamenti  europei,  allo  scopo  di  evitare  indebiti  arbitraggi
fiscali  l'accesso  a  regimi  che  possono  favorire  disparita'  di
trattamento,  con  particolare riferimento ad operazioni infragruppo,
e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine
nel  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche:
   a)  all'articolo  167,  nel  comma  5, la lettera a) e' sostituita
dalla  seguente  «a)  la  societa'  o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale
attivita',  nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per
le   attivita'  bancarie,  finanziarie  e  assicurative  quest'ultima
condizione  si  ritiene  soddisfatta  quando  la  maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento»;
   b)  all'articolo  167,  dopo  il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non
si  applica  qualora  i  proventi  della  societa'  o  altro ente non
residente   provengono   per  piu'  del  50%  dalla  gestione,  dalla
detenzione  o  dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o
altre  attivita'  finanziarie,  dalla cessione o dalla concessione in
uso  di  diritti  immateriali  relativi  alla proprieta' industriale,
letteraria  o  artistica,  nonche'  dalla  prestazione di servizi nei
confronti  di  soggetti che direttamente o indirettamente controllano
la  societa'  o  l'ente  non  residente,  ne  sono controllati o sono
controllati  dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente
non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;
   c)   all'articolo  167,  dopo  l'ultimo  comma,  sono  aggiunti  i
seguenti:
  «8-bis.  La  disciplina  di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell'ipotesi  in  cui  i  soggetti  controllati ai sensi dello stesso
comma  sono  localizzati  in  stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    a)  sono  assoggettati  a  tassazione  effettiva inferiore a piu'
della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
    b)  hanno  conseguito  proventi  derivanti per piu' del 50% dalla
gestione,   dalla   detenzione   o   dall'investimento   in   titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione
o  dalla  concessione  in  uso  di  diritti immateriali relativi alla
proprieta'   industriale,   letteraria   o  artistica  nonche'  dalla
prestazione  di  servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente  controllano  la  societa'  o l'ente non residente, ne
sono  controllati  o  sono  controllati  dalla  stessa  societa'  che
controlla  la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
  8-ter.  Le  disposizioni  del  comma  8-bis  non si applicano se il
soggetto   residente   dimostra  che  l'insediamento  all'estero  non
rappresenta   una  costruzione  artificiosa  volta  a  conseguire  un
indebito   vantaggio   fiscale.   Ai   fini  del  presente  comma  il
contribuente  deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo
le modalita' indicate nel precedente comma 5.»;
   d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo
167»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  con  l'esclusione  di quanto
disposto al comma 8-bis».
TITOLO II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE
INTERNAZIONALE E NAZIONALE
                              Art. 14.

Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti

  1.  Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione
ai  corsi  di fine esercizio delle disponibilita' in metalli preziosi
per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti
da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento
di  obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee, sono
assoggettate  a  tassazione separatamente dall'imponibile complessivo
mediante  applicazione  di  un'imposta  sostitutiva delle imposte sui
redditi  e  relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  sempre  che  i  termini  di  presentazione  della  relativa
dichiarazione  dei  redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto
periodo  di  imposta,  l'imposta  sostitutiva,  commisurata  ai  dati
risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, e'
versata,  a  titolo  di  acconto,  entro  il  termine di scadenza del
secondo  acconto  delle  imposte  sui  redditi relative al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero,  a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta
data  e  per  la  restante parte in due rate di pari importo entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
  3.   L'imposta   sostitutiva   non  e'  deducibile  ai  fini  della
determinazione  del  reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la
riscossione  e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia
di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in
deroga  ad  ogni  altra  disposizione di legge ed entrano in vigore a
decorrere  dalla data si entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
TITOLO II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE
INTERNAZIONALE E NAZIONALE
                              Art. 15.

                   Potenziamento della riscossione

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2010, al fine di semplificare le
attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo
13   della   legge   30  dicembre  1991,  n.  412,  l'Amministrazione
finanziaria  e  ogni  altra  Amministrazione  pubblica, che detengono
informazioni   utili   a   determinare  l'importo  delle  prestazioni
previdenziali  ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari,
sono  tenute  a  fornire  all'INPS,  in  via  telematica  e  in forma
disaggregata  per  singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto
della   normativa   in   materia   di  dati  personali,  le  predette
informazioni  presenti  in  tutte le banche dati a loro disposizione,
relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
  2.  All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e'  aggiunto,  infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi,
in  caso  di  pagamento  eseguito mediante pignoramento presso terzi,
questi  ultimi,  se  rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai
sensi  dell'articolo  23  e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, devono operare all'atto del
pagamento  delle  somme  la  ritenuta  nella  misura del 20%, secondo
modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
  3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite
dalle  seguenti:  «prima  del  decorso  del nono mese successivo alla
consegna del ruolo e».
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano ai ruoli
consegnati  agli  agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre
2009.
  5.  All'articolo  1  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
148 e' abrogato.
  6.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine
del  versamento  a  saldo  dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le
seguenti:  «e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle
somme   dovute   a  titolo  di  saldo  e  di  acconto  delle  imposte
dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
  7.   La  firma  autografa  prevista  sugli  atti  di  liquidazione,
accertamento  e  riscossione  dalle norme che disciplinano le entrate
tributarie    erariali   amministrate   dalle   Agenzie   fiscali   e
dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  puo' essere
sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo del soggetto
responsabile  dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
  8.  Con  provvedimento  dei  Direttori  delle Agenzie fiscali e del
Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 16.

                          Flussi finanziari

  1.   Alle   minori   entrate   ed  alle  maggiori  spese  derivanti
dall'articolo   5,   dall'articolo  7,  dall'articolo  19,  comma  4,
dall'articolo  24, commi 74 e 75, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3,
pari  complessivamente  a  1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a
2.141,5  milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede:
   a)  mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo  5,  dall'articolo  10, dall'articolo 12, dall'articolo
13,   dall'articolo   14,   dall'articolo   15,  dall'articolo  21  e
dall'articolo  25,  commi  2  e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per
l'anno  2009,  a  2.034,4  milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9
milioni  di  euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per l'anno
2012;
   b)  mediante  utilizzo  delle  minori spese recate rispettivamente
dall'articolo  10,  dall'articolo 16, dall'articolo 19, dall'articolo
20,  dall'articolo  22 e dall'articolo 25, pari 107,1 milioni di euro
per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge   27   dicembre  2006,  n.  296,  per  il  finanziamento  della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
  2.  La  dotazione  del fondo per interventi strutturali di politica
economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma 5, del decreto-legge 29
novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  2004,  n.  307,  e' incrementata di 2,4 milioni di euro per
l'anno  2009,  di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni
di  euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012
mediante  l'utilizzazione  di  quota  parte  delle maggiori entrate e
delle  minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a
copertura dello stesso.
  3.  Le  risorse  di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in
conformita'  con  le  indicazioni  contenute  nel  DPEF  per gli anni
2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e
seguenti.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 17.

         Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel  secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
   b)  dopo  il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto
termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare
del   Consiglio   dei   Ministri  degli  schemi  dei  regolamenti  di
riordino.».
  2.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le  parole  «30  giugno  2009»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31
ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su  proposta  del Ministro per la
pubblica   amministrazione   e   l'innovazione»   fino   a  «Ministri
interessati»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su  proposta  del
Ministro  o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
  3.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, di
concerto   con   il  Ministero  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
pubblicazione   del  presente  decreto,  a  ciascuna  amministrazione
vigilante  sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree
di  riferimento,  nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento  della  spesa  di  cui  ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente  articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire
a  decorrere  dall'anno  2009, nella misura complessivamente indicata
dall'articolo  1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
amministrazioni  vigilanti  competenti  trasmettono tempestivamente i
rispettivi  piani  di  razionalizzazione  con  indicazione degli enti
assoggettati a riordino.
  4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al  comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle  risorse  disponibili  delle  unita'  previsionali  di base del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  ai  fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione.
  5.  Le  amministrazioni  vigilanti,  previa verifica delle economie
gia'   conseguite  dagli  enti  ed  organismi  pubblici  vigilati  in
relazione   ai   rispettivi   provvedimenti   di  riordino,  adottano
interventi  di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti
e  organismi  pubblici,  ulteriori  rispetto a quelli gia' previsti a
legislazione  vigente,  idonei  a garantire l'integrale conseguimento
dei risparmi di cui al comma 3.
  6.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
sono aggiunte le seguenti lettere:
   «h)  la  riduzione  del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione  degli organici del
personale  dirigenziale  e  non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
   i)  la  riduzione  da  parte  delle  amministrazioni vigilanti del
numero  dei  propri  uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle   dotazioni   organiche   del   personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale  nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed
il funzionamento.».
  7.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna  amministrazione  ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del  presente
articolo  non  possono  procedere  a  nuove assunzioni di personale a
tempo   determinato   e   indeterminato,  ivi  comprese  quelle  gia'
autorizzate  e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono  fatte  salve  le  assunzioni  dei corpi di polizia, delle forze
armate,  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli  enti  di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
  8.  Entro  il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3
comunicano,   per  il  tramite  dei  competenti  uffici  centrali  di
bilancio,  al  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed  al  Dipartimento della
funzione  pubblica  le  economie  conseguite  in  via  strutturale in
riferimento  alle  misure  relative  agli  enti ed organismi pubblici
vigilati  ed,  eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo.  Le  economie  conseguite  dagli enti pubblici che non
ricevono  contributi  a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato  in  attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre  2004,  n.  311, ad eccezione delle Autorita' amministrative
indipendenti,  sono  rese indisponibili fino a diversa determinazione
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri
interessati.  Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati
ai  sensi  del  comma  3  non  risultino  conseguiti  o  siano  stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma
7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette  economie  di  cui  al  comma  8,  con  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e'
determinata   la  quota  da  portare  in  riduzione  degli  stati  di
previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini  di  indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai
sensi  del  comma  3,  in  esito  alla  conclusione  o  alla  mancata
attivazione   del   processo   di   riordino,   di  trasformazione  o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici
vigilati,  previsto  dall'articolo  2,  comma  634,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.
  10.  Nel  triennio  2010-2012,  le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del fabbisogno
nonche'  dei  vincoli  finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia  di  assunzioni  e  di  contenimento della spesa di personale
secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai documenti di
finanza  pubblica,  e  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento  della  procedura  di  cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  possono  bandire  concorsi  per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei  posti  messi  a  concorso,  per il personale non dirigenziale in
possesso  dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11.  Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel  rispetto  della  programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa  di personale secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica  e,  per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della  procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,
possono  altresi'  bandire  concorsi  pubblici  per  titoli ed esami,
finalizzati   a   valorizzare  con  apposito  punteggio  l'esperienza
professionale  maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo  nonche'  del  personale  di  cui  all'articolo 3, comma 94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  12.  Per  il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa di personale, secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica,  possono  assumere,  limitatamente  alle  qualifiche di cui
all'articolo  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni,  il  personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti  dal  comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche   e   nella   stessa  amministrazione.  Sono  a  tal  fine
predisposte  da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova  di  idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
  13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono   destinare   il  40  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi  limitativi  fissati dai documenti di finanza pubblica, per le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11.
  14.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di  cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e
le  relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse  entro  il 31
dicembre 2009.
  15.  Il  termine  per  procedere  alle stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31  dicembre 2010 e le
relative  autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009.
  16.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527  della  legge 27
dicembre  2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre  2010  e  le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.
  17.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008,
di  cui  all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010.
  18.  Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative
alle  cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
comma  13  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
  19.  Le  graduatorie  dei  concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato,  relative  alle  amministrazioni  pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio
2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
  20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le  parole:  «due  membri»,  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «tre membri».
  21.  All'articolo  4,  comma  2,  del decreto legislativo n. 39 del
1993,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «Ai fini delle
deliberazioni  del  Collegio  del  CNIPA, in caso di parita' di voti,
prevale quello del presidente.
  22.  L'articolo  2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' abrogato.
  23.  All'articolo  71  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere
dall'anno  2009,  limitatamente  alle  assenze per malattia di cui al
comma  1  del  personale  del comparto sicurezza e difesa nonche' del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di
carattere   continuativo  correlati  allo  specifico  status  e  alle
peculiari  condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale»;
   b)   al  comma  2  dopo  le  parole:  «mediante  presentazione  di
certificazione  medica  rilasciata  da  struttura sanitaria pubblica»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
   c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
   d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
   e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.  Gli  accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio  per  malattia  effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta  delle  Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti    istituzionali    del    Servizio    sanitario   nazionale;
conseguentemente  i  relativi  oneri  restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
  5-ter.  A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse
per  il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata
una  quota  di  finanziamento  destinata  agli  scopi di cui al comma
5-bis,  ripartita  fra  le  regioni  tenendo conto dell'incidenza sui
propri  territori  di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al
comma   1   sono   effettuati  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse
disponibili a tale scopo.».
  24.   Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  relativa  al  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma  5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  25.  Il  termine  di  cui  all'articolo  64,  comma  4, del decreto
legislativo  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di
regolamenti di cui al medesimo articolo.
  26.  All'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione
di  lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui
alla   lettera   d),  del  comma  1,  dell'articolo  70  del  decreto
legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
   b)  il  comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Al fine di combattere gli
abusi  nell'utilizzo  del  lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di
ogni  anno,  sulla  base di apposite istruzioni fornite con Direttiva
del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni  redigono  un  analitico  rapporto  informativo sulle
tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31
gennaio  di  ciascun  anno,  ai nuclei di valutazione o ai servizi di
controllo  interno  di  cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286,   nonche'   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al   Parlamento.   Al   dirigente   responsabile   di   irregolarita'
nell'utilizzo  del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata la
retribuzione di risultato.»;
   c)  il  comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni
pubbliche  comunicano,  nell'ambito del rapporto di cui al precedente
comma  3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
   d)  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «6. Le
disposizioni  previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies  del  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368  si
applicano  esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».
  27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano
le  disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma 3, del presente
decreto.».
  28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.  82,  recante  il  Codice  dell'amministrazione  digitale, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
   «c-bis)   ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal  sistema
informatico  attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis
del   decreto-legge   29   novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
  29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
  «Art.    57-bis    (Indice    degli   indirizzi   delle   pubbliche
amministrazioni).  -  1.  Al  fine di assicurare la trasparenza delle
attivita'  istituzionali  e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni  pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  la struttura
organizzativa,   l'elenco  dei  servizi  offerti  e  le  informazioni
relative  al  loro  utilizzo,  gli  indirizzi di posta elettronica da
utilizzare  per  le  comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per  l'invio  di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
  2.  Per  la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le
regole  tecniche  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  31  ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n.  272  del  21  novembre  2000.  La  realizzazione e la
gestione   dell'indice   e'   affidato   al   Centro   Nazionale  per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
  3.  Le  amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed i contenuti
dell'indice  con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione
del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione  degli  elementi necessari al
completamento  dell'indice  e  del  loro aggiornamento e' valutata ai
fini  della  responsabilita'  dirigenziale  e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
  30.  All'articolo  3,  comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
   «f-bis)  atti  e  contratti  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
   f-ter)  atti  e  contratti  concernenti  studi e consulenze di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».
  31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre
che  le  sezioni  riunite  adottino pronunce di orientamento generale
sulle  questioni  risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali
di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di  particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si
conformano  alle  pronunce  di  orientamento  generale adottate dalle
sezioni riunite.
  32.  All'articolo  2  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
  «46-bis.   Nelle   more  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo  62,  comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni   di  cui  al  comma  46  sono  autorizzate,  ove  sussistano
eccezionali   condizioni  economiche  e  dei  mercati  finanziari,  a
ristrutturare   le   operazioni   derivate  in  essere.  La  predetta
ristrutturazione,  finalizzata  esclusivamente  alla salvaguardia del
beneficio  e  della  sostenibilita'  delle  posizioni finanziarie, si
svolge  con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
  33.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 45, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  febbraio  2003, n. 97, l'Ente
nazionale  per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare
la  parte  dell'avanzo  di amministrazione derivante da trasferimenti
correnti  statali,  ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata,
per  far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate
anche alla sicurezza.
  34.  Entro  il  31  luglio  2009,  l'ENAC  comunica l'entita' delle
risorse  individuate  ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti che individua, con
proprio  decreto  gli  investimenti  da  finanziare  a  valere  sulle
medesime risorse.
  35.  Gli  interventi  di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della
legge  22  dicembre  2008,  n. 203, sono sostituiti, nel limite delle
risorse  non  utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per
la  prosecuzione  delle  misure  di  cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale   e   per  la  sicurezza  della  circolazione,  anche  con
riferimento  agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A
tal  fine,  le  risorse  accertate  disponibili  sono  riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 18.

                          Tesoreria statale

  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non   regolamentare   sono  fissati,  per  le  societa'  non  quotate
totalmente  possedute  dallo  Stato, direttamente o indirettamente, e
per   gli   enti  pubblici  nazionali  inclusi  nel  conto  economico
consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita'
e  la  tempistica  per  l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui
conti  di  Tesoreria  dello  Stato,  assicurando  che  il  ricorso  a
qualsiasi   forma   di  indebitamento  avvenga  solo  in  assenza  di
disponibilita' e per effettive esigenze di spesa.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  di  natura  non  regolamentare  puo'  essere stabilito che i
soggetti   indicati   al   comma   1   devono   detenere  le  proprie
disponibilita'  finanziarie  in  appositi  conti  correnti  presso la
Tesoreria   dello  Stato.  Con  gli  stessi  decreti  sono  stabiliti
l'eventuale   tasso   di  interesse  da  riconoscere  sulla  predetta
giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le
altre  modalita'  tecniche  per  l'attuazione  del presente comma. Il
tasso  d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto di
disponibilita' del Tesoro.
  3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non  regolamentare  sono  fissati  i  criteri  per l'integrazione dei
flussi  informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato,
al  fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e
di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.
  4.  Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
di   natura  non  regolamentare  i  provvedimenti  di  cui  ai  commi
precedenti  possono  essere  estesi  alle Amministrazioni incluse nel
conto   economico   consolidato   delle   amministrazioni   pubbliche
richiamato  al  comma  1  con  esclusione degli enti previdenziali di
diritto  privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti,
di  rispettiva  competenza,  del  Servizio sanitario nazionale, degli
enti  locali  e degli enti del settore camerale, della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri, e delle Autorita' indipendenti nonche' degli
Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 19.

                         Societa' pubbliche

  1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con
legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.   Le   disposizioni   che   stabiliscono,  a  carico  delle
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale   si   applicano,  in  relazione  al  regime  previsto  per
l'amministrazione  controllante, anche alle societa' a partecipazione
pubblica  totale  o  di  controllo  che siano titolari di affidamenti
diretti  di  servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare  esigenze  di  interesse  generale  aventi  carattere  non
industriale   o   commerciale,  ovvero  che  svolgono  attivita'  nei
confronti  della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Le predette societa' adeguano
inoltre  le  proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti
per  le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli
oneri  contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura  retributiva o
indennitaria e per consulenze.».
  2.  All'articolo  3  della  legge n. 244 del 2007 sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  28,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La
delibera   di  cui  al  presente  comma  e'  trasmessa  alla  sezione
competente della Corte dei conti.»;
   b)  al  comma  29,  primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi
dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»,  sono
sostituite  dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, e'
aggiunto  il  seguente  periodo:  «Il  mancato  avvio delle procedure
finalizzate alla cessione determina responsabilita' erariale».
  3.  L'articolo  7-octies  del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  9  aprile 2009, n. 33 e'
modificato come segue:
   a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente «Misure a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A.»;
   b) il comma 1 e' abrogato;
   c)  al  comma  3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento»
sono  sostituite  dalle  seguenti  parole  «pari ad euro 0,262589 per
singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
   d)  al  comma  3,  dopo  la  lettera a), e' introdotta la seguente
lettera:  «a-bis)  ai  titolari  di  azioni della societa' Alitalia -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito  il  diritto  di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze  i  propri  titoli per un controvalore determinato sulla base
del   prezzo   medio  di  borsa  delle  azioni  nell'ultimo  mese  di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola
azione,  e  comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in
cambio  di  titoli  di  Stato  di  nuova emissione, senza cedola, con
scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000.
Il   diritto   e'  condizionato  all'osservanza  delle  condizioni  e
modalita' di seguito specificate; »;
   e)  al  comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non
potranno   risultare   superiori   a   euro   100.000   per   ciascun
obbligazionista»  sono  sostituite dalle seguenti parole «di cui alle
lettere  a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente
a  euro  100.000  per  ciascun  obbligazionista  e  a euro 50.000 per
ciascun  azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni»
sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
   f)  al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo:
«le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno
superare  per  l'anno  2009  il limite complessivo di spesa di cui al
comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli
azionisti  di  cui  alla  lettera  a-bis),  sono effettuate nell'anno
2010»;
   g)   al   comma  4,  primo  periodo,  le  parole  «I  titolari  di
obbligazioni  di  cui  al  comma  3»  sono  sostituite dalle seguenti
parole:  «I  titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»;
le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto» sono sostituite dalle
seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
   h)  al  comma  4,  alla  lettera  a),  dopo  le parole «dei titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
   i)  al  comma  5,  primo periodo, dopo le parole «gli intermediari
finanziari,  sotto  la  propria  responsabilita',  trasmettono»  sono
aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
   j)  al  comma  5  lettera  a),  dopo  le  parole  «titolari  delle
obbligazioni»  sono  aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le
parole  «delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto»  sono  sostituite  dalle seguenti parole «delle quantita' di
detti   titoli  obbligazionari  e  azionari  detenute  alla  data  di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
   k)  al  comma  5,  lettera c), dopo le parole «quantita' di titoli
obbligazionari»  sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo
le  parole  «soggetti  titolari  delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole «e delle azioni»;
   l)   al   comma   6,   primo   periodo,  dopo  le  parole  «titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
   m)  al  comma  6,  secondo  periodo, dopo le parole «trasferimento
delle  obbligazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «e delle
azioni»;
   n)  al  comma  7  le  parole  «entro  il  31  dicembre  2009» sono
sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
   o)  dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle
operazioni  previste  dal  presente  articolo  non  si  applicano  le
disposizioni  di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114
e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
   p) e' abrogato il comma 8;
   q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il
comma  2  dell'articolo  3  del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
   r) e' abrogato il comma 10.
  4.   Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  all'articolo
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009,
n.  5,  convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33,
come  modificato  dal  comma  1 del presente articolo, si considerano
valide  le  richieste  presentate  dai  titolari  di obbligazioni del
prestito   obbligazionario   «Alitalia   7,5   per   cento  2002-2010
convertibile»  emesso  da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora
in  amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere  alla  copertura  dei maggiori oneri derivanti dal comma 3
l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del
decreto-legge   n.   10   febbraio   2009,   n.  5,  convertito,  con
modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230
milioni di euro per l'anno 2010.
  5.  Le  amministrazioni  dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,   nel   rispetto   dei   principi  comunitari  e  nazionali
conferenti,  a  societa'  a  capitale  interamente pubblico su cui le
predette  amministrazioni  esercitano  un  controllo analogo a quello
esercitato  su  propri  servizi  e  che svolgono la propria attivita'
quasi  esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli  oneri  di  gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi  ai  fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
  6.  L'articolo  2497, primo comma, del codice civile, si interpreta
nel  senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi,
diversi   dallo   Stato,  che  detengono  la  partecipazione  sociale
nell'ambito   della  propria  attivita'  imprenditoriale  ovvero  per
finalita' di natura economica o finanziaria.
  7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   «b)  prevedere  che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle
materie  delegabili,  al presidente possano essere attribuite deleghe
operative  da  parte  dell'organo  di  amministrazione che provvede a
determinarne  in  concreto  il  contenuto  ed  il  compenso  ai sensi
dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile; ».
  8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   «d)  prevedere  che  l'organo  di  amministrazione,  fermo  quanto
previsto   ai   sensi   della  lettera  b),  possa  delegare  proprie
attribuzioni   a   un   solo  componente,  al  quale  possono  essere
riconosciuti  compensi  ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del
codice  civile  unitamente  al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b); ».
  9.  L'articolo  1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' soppresso.
  10.  L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
sostituito  dal  seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione
di  quelle  di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a
decorrere  dal  primo  rinnovo degli organi societari successivo alle
modifiche stesse.».
  11.  Con  atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e
delle  finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Societa'
di  cui  all'articolo  1  della  legge  13  luglio 1966, n. 559, come
modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n.
116.
  12.  Il consiglio di amministrazione della societa' di cui al comma
11  del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di
cinque  consiglieri  entro  45  giorni  dalla  data di emanazione dei
relativi   atti   di   indirizzo   strategico,   senza   applicazione
dell'articolo  2383,  comma 3, del codice civile. Il relativo statuto
dovra'  conformarsi,  entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui  al  comma  12,  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre
2007,  n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da
eventuali  disposizioni  speciali»  sono inserite le parole: «nonche'
dai  provvedimenti  di  attuazione  dell'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 20.

        Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2010 ai fini degli accertamenti
sanitari  di  invalidita'  civile,  cecita'  civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie
locali  sono  integrate  da  un  medico  dell'INPS  quale  componente
effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo  e' effettuato
dall'INPS.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo l'INPS
medesimo  si  avvale  delle  proprie  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali,  anche  attraverso  una  razionalizzazione delle stesse,
come  integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  30  marzo  2007  concernente  il  trasferimento  delle
competenze  residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
all'INPS.
  2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti   dei  titolari  di  invalidita'  civile,  cecita'  civile,
sordita'  civile,  handicap  e  disabilita'.  In  caso  di comprovata
insussistenza   dei   prescritti   requisiti   sanitari,  si  applica
l'articolo  5,  comma  5  del  Regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
  3.  A  decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici  in  materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile,  handicap e disabilita', complete della certificazione medica
attestante  la  natura  delle infermita' invalidanti, sono presentate
all'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  (INPS),  secondo
modalita'  stabilite  dall'ente  medesimo.  L'Istituto  trasmette, in
tempo  reale  e  in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie
Locali.
  4.  Con  accordo  quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da  concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le modalita'
attraverso  le  quali  sono  affidate  all'INPS le attivita' relative
all'esercizio   delle   funzioni   concessorie  nei  procedimenti  di
invalidita'  civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap e
disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con
l'INPS     apposita    convenzione    che    regola    gli    aspetti
tecnico-procedurali  dei flussi informativi necessari per la gestione
del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato
di invalidita' civile.
  5.  All'articolo  10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;
   b)  nel  secondo  periodo sono soppresse le parole «sia presso gli
uffici  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai sensi dell'articolo 11 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
   c)  nel  terzo  periodo sono soppresse le parole «e' litisconsorte
necessario  ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile
e»;
   d) e' aggiunto, infine il seguente comma:
  «6-bis:   Nei   procedimenti   giurisdizionali  civili  relativi  a
prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui
il  giudice  nomini  un  consulente  tecnico d'ufficio, alle indagini
assiste  un  medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena
di  nullita',  del consulente nominato dal giudice, il quale provvede
ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale
dell'INPS  competente.  Al  predetto componente competono le facolta'
indicate  nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura
civile.  Nell'ipotesi  di  sentenze  di  condanna  relative a ricorsi
depositati  a  far  data  dal 1°  aprile  2007 a carico del Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze o del medesimo in solido con l'INPS,
all'onere  delle  spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio
assistenziale provvede comunque l'INPS.».
  6.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle presenti
disposizioni,  e'  nominata  dal  Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative  delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate
con  decreto  del  Ministro  della  Sanita'  del  5  febbraio 1992, e
successive  modificazioni.  Dalla  attuazione  del presente comma non
devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 21.

            Rilascio di concessioni in materia di giochi

  1.  Per  garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle
attivita'  di  raccolta  del  gioco,  qualora  attribuite  a soggetti
estranei   alla  pubblica  amministrazione,  la  gestione  di  queste
attivita'  e' sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto
dei  principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una
pluralita'  di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive
e  non  discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la
maggiore  concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva
della  raccolta  delle  lotterie nazionali ad estrazione istantanea e
differita,  in  previsione  della  prossima  scadenza  della  vigente
concessione  per  l'esercizio  di  tale  forma di gioco, entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente    l'aggiudicazione   della   concessione   ai   piu'
qualificati  operatori  di gioco, nazionali e comunitari, individuati
mediante  selezione  concorrenziale  basata sul criterio dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  nell'ambito  della  quale  valore
prioritario e' attribuito:
   a)   al   rialzo  delle  offerte  economiche  rispetto  alla  base
predefinita,  comunque  in  grado  di  assicurare maggiori entrate in
misura  non  inferiore  complessivamente a 500 milioni euro nell'anno
2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010;
   b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12
per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai
punti vendita;
   c)  alla  capillarita'  della  distribuzione, attraverso una rete,
esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a
15.000 punti vendita;
   d)   all'offerta  di  standard  qualitativi  che  garantiscano  la
sicurezza  dei  biglietti  venduti  e  l'affidabilita' del sistema di
pagamento delle vincite;
   e)  previsione,  per ciascun concessionario, di un valore medio di
restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento.
  2.  Le  concessioni  attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente
rinnovabili per non piu' di una volta, hanno una durata massima pari,
di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente
di  5  e  4  anni.  La  prosecuzione della concessione per il secondo
periodo e' subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della
gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro
il 1° semestre del 5 anno di concessione.
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 22.

                          Settore sanitario

  1.  All'articolo  79,  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito  dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, sono apportate le
seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1-bis  le  parole:  «entro il 31 ottobre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»;
   b)  al  comma  1-ter  le  parole  «entro  il 31 ottobre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009».
  2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore
sanitario,  da  definirsi  con decreto del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
  3.  Il  fondo  di  cui  al  comma  2  e'  alimentato dalle economie
conseguenti  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma 1,
lettera  b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno 2009, n. 77, e all'attivita'
amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione
del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del   decreto-legge   16  novembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001, n. 405 e successive
modificazioni.  A  tal  fine  il  tetto  di  spesa  per  l'assistenza
farmaceutica  territoriale  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione
in  valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010
e  in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere
dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento
a  cui  concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di riparto del finanziamento
del  servizio  sanitario  nazionale  e'  determinata  la quota che le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato.
  4.  Attesa  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di tutelare
l'erogazione   delle   prestazioni  sanitarie  comprese  nei  Livelli
Essenziali  di  Assistenza,  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  30  novembre  2001,  e  di  assicurare  il
risanamento,    il    riequilibrio    economico-finanziario    e   la
riorganizzazione   del  sistema  sanitario  regionale  della  regione
Calabria,  anche  sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto
conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui
agli  articoli  9  e  12  dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005
relativamente  agli  anni  2007  e  2008,  si  applicano  le seguenti
disposizioni:
   a)  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di
cui  all'articolo  8,  comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione
a  predisporre  entro  settanta giorni un Piano di rientro contenente
misure  di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario
regionale,  da  sottoscriversi  con l'Accordo di cui all'articolo 180
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a provvedere a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
   b)   decorso   inutilmente  tale  termine,  ovvero  ove  il  Piano
presentato   sia  valutato  non  congruo  a  seguito  di  istruttoria
congiunta  del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali e del Ministero
per  i  rapporti  con le regioni, sulle cui conclusioni e' sentita la
regione  in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito
il  Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per
la  predisposizione  di  un Piano triennale di rientro dai disavanzi,
recante   indicazione   dei   necessari  interventi  di  contenimento
strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei
debiti    pregressi    nonche'   dell'attivazione   delle   procedure
amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente
l'attendibilita'  degli  stessi conti. Alla riunione del Consigli dei
Ministri  partecipa  il  Presidente  della  giunta regionale ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
   c)  l'anzidetto Piano e' approvato dal Consiglio dei Ministri, che
ne  affida  contestualmente  l'attuazione  al Commissario nominato ai
sensi  della  precedente  lettera  b).  Nello svolgimento dei compiti
affidatigli  e  per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro,
il  Commissario  sostituisce  gli organi della regione nell'esercizio
delle   attribuzioni  necessarie  all'attuazione  del  Piano  stesso;
contestualmente  a  tale  nomina,  il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;
   d)  ai  crediti  interessati  dalle  procedure  di  accertamento e
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano
le  disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge
1°  ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all'articolo  4,  comma  2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007,
che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
  5.  In  sede  di  verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al
fine   di  prevenire  situazioni  di  conflitto  di  interesse  e  di
assicurare   piena   indipendenza  e  imparzialita'  di  giudizio,  i
componenti  designati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome,  appartenenti  alla  regione assoggettata alla valutazione,
non  possono  partecipare  alle  relative riunioni del Comitato e del
Tavolo,  di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23
marzo  2005.  In  tali  casi,  la  predetta  Conferenza provvede alla
tempestiva  designazione  di  altrettanti componenti supplenti, fermo
restando  che  nelle  more  di  tale  designazione, allo scopo di non
ritardare  le  necessarie  azioni  di  contrasto  alle  situazioni di
criticita'   in  essere,  Comitato  e  Tavolo  possono  proseguire  e
concludere  i  propri  lavori.  Restano salvi gli atti e le attivita'
gia'  espletati  da  Comitato  e  Tavolo anteriormente all'entrata in
vigore della presente disposizione.
  6.   Per   la   specificita'   che  assume  la  struttura  indicata
dall'articolo  1  comma  164,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nell'ambito  del  sistema sanitario nazionale ed internazionale e per
le  riconosciute  caratteristiche  di  specificita'  ed innovativita'
dell'assistenza,  a  valere su apposito capitolo di spesa dello stato
di   previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituito  un  fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
per  l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un
contributo  annuo  fisso  di  50  milioni  di euro. Conseguentemente,
all'articolo  79,  comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133:
   a)  per  il  triennio  2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio
sanitario   nazionale   cui   concorre  ordinariamente  lo  Stato  e'
rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro;
   b)  le  parole  da  «comprensivi»  fino  a «15 febbraio 1995» sono
soppresse.
  7.  L'importo  di  50  milioni di euro previsto per gli anni 2007 e
2008  dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  come  modificato  dall'articolo 43, comma 1-bis, del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla
struttura  sanitaria  di  cui al comma 6 per le medesime finalita' di
cui al comma 6.
  8.  Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto
di  beni  e  servizi,  di  cui  all'Allegato  1,  comma 2, lettera b)
dell'Intesa  Stato-Regioni  del  23 marzo 2005, il Tavolo di verifica
degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12  della  medesima Intesa
procede alla valutazione sentita la CONSIP.
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 23.

                         Proroga di termini

  1.  All'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.
158,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199,  le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009,».
  2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33,  le  parole  «fino  al  30  giugno  2009.»  sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
  3.  Ai  commi  1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008,  n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009,  n.  14,  le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».
  4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del
fuoco  delle  unita'  autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della
vigenza  delle  sole  graduatorie  dei  concorsi  per titoli ed esami
riservati  ai  vigili  volontari ausiliari collocati in congedo negli
anni  2004  e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine
di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31
dicembre   2009.  E'  altresi'  prorogata  al  31  dicembre  2009  la
graduatoria  del  concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore
antincendi della posizione C2.
  5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31,  le  parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2010».
  6.  All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.  42,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  «30  giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
  7.  Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre  2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno
2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2009».
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
  9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28  dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26  febbraio  2007,  n.  17,  come da ultimo modificato dal comma 10,
dell'articolo   4-bis,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per
completare  l'adeguamento  alle  disposizioni  di prevenzione incendi
delle  strutture  ricettive  turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto,  esistenti  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
Ministro  dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20 maggio 1994, e' prorogato al 31
dicembre  2010.  La  proroga del termine di cui al presente comma, si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al   Comando   provinciale   dei  Vigili  del  fuoco  competente  per
territorio,  il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere
di  conformita'  previsto  dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per
la  presentazione  del  progetto  di  cui  al presente comma, restano
sospesi  i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli
obblighi  previsti  dal  decreto  del Ministro dell'interno in data 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994.
  10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  le  parole:  «fino  al 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
  11.  All'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
2008,  n.  188,  le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«nove mesi».
  12.  All'articolo  354,  comma  4,  del  codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da  ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo  il  termine  previsto  dal  comma  2,  dell'articolo  355» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e comunque non oltre ventiquattro mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
  13.  All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
le  parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata
in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  7,  primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009».
  14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici,
che  hanno  colpito  la  regione Abruzzo a partire dal mese di aprile
2009,  come  identificati  con il decreto del Commissario delegato 16
aprile  2009,  n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile  2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma
2,  e  193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono  prorogati  di  sei  mesi. La richiesta di cui all'articolo 191,
comma  2  e  192, comma 2, nonche' l'istanza di cui all'articolo 193,
comma  2,  del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere
accompagnata  unicamente  dall'autocertificazione  da  cui risulti la
condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.
  15.  Al  fine  di  agevolare  la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite  dal  sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il
rinnovo   degli   organi   delle   Camere  di  commercio,  industria,
artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale
24  luglio  1996,  n.  501,  e'  prorogato  al 30 aprile 2010, con la
conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere
di commercio stesse.
  16.  All'articolo  2,  comma  447, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009,  n.  14,  le  parole:  «decorsi  diciotto  mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
  17.   Il   Consiglio   della   magistratura  militare  nell'attuale
composizione   e'  prorogato  fino  al  13  novembre  2009,  ai  fini
dell'attuazione  degli  adempimenti correlati alle modifiche previste
dal comma 18.
  18.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre 1988, n. 561, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1)   la  lettera  c),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  due
componenti eletti dai magistrati militari; »;
    2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un componente
estraneo  alla  magistratura militare, che assume le funzioni di vice
presidente,  scelto  d'intesa  tra  i Presidenti delle due Camere fra
professori  ordinari  di universita' in materie giuridiche e avvocati
con  almeno  quindici  anni di esercizio professionale; il componente
estraneo  alla  magistratura  militare  non puo' esercitare attivita'
professionale  suscettibile  di  interferire  con  le  funzioni della
magistratura  militare  ne'  puo'  esercitare attivita' professionale
nell'interesse   o   per   conto,   ovvero  contro  l'amministrazione
militare.»;
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2,
comma  603,  lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati   militari   componenti   elettivi   del  Consiglio  della
magistratura  militare  sono  collocati fuori ruolo per la durata del
mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima
durata.»;
   c) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
  «2.  L'attivita'  e  l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio
della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito,
in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
   d)  al  comma  4,  le parole «almeno cinque componenti, di cui tre
elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di
cui uno elettivo.»;
   e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  le  parole  «dei  componenti  non magistrati» sono sostituite
dalle seguenti: «del componente non magistrato»;
    2)  le  parole  «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti:
«tale componente»;
   f)  al  comma  8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro
della  difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di
segreteria  del  Consiglio  della magistratura militare, in riduzione
rispetto a quella attuale.».
  19.  E'  abrogato  il  comma  604  dell'articolo  2  della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio
della  magistratura  militare,  successive  alla  data  di entrata in
vigore  del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente
del  Consiglio  della  magistratura  militare  da  adottarsi  tra  il
sessantesimo  e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza
di cui al comma 17.
  20.   Il   termine   di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  18,  del
decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la
finanza  pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a
rendere   effettivamente   operativa   l'Agenzia   Nazionale  per  la
Valutazione  dell'Universita'  e della Ricerca (ANVUR) e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009.
  21.  All'articolo  5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008,  n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009,  n.  13,  le  parole:  «30  giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 24.

                      Proroga missioni di pace

  1.  Per  iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq,
Libano,   Pakistan,   Sudan   e   Somalia   volte  ad  assicurare  il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile,  e'  autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita
con  il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti
di  cui  alla  legge  26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella
Tabella  C  - Ministero degli affari esteri - della legge 22 dicembre
2008,  n.  203,  nonche'  la spesa stabilita con il decreto di cui al
comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Nell'ambito  del  predetto  stanziamento  il  Ministro  degli  affari
esteri,  con  proprio  decreto,  puo'  destinare  risorse, fino ad un
massimo  del  15%,  per  iniziative  di cooperazione in altre aree di
crisi,  per  le  quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel
periodo di vigenza del presente decreto.
  2.  Per  le  finalita'  e  nei  limiti temporali di cui al presente
articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita'
generale dello Stato.
  3.  Al personale di cui all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987,
inviato  in breve missione per le attivita' e le iniziative di cui al
presente  articolo, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata
del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
  4.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e alle
iniziative  di  cui  al presente articolo si applicano l'articolo 57,
commi  6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
  5.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche' dei residui
degli  stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2,
comma  3,  del  decreto-legge  31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01,
comma  1,  decreto-legge  30  dicembre  2008, n. 209, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati
gli  atti  adottati,  le attivita' svolte e le prestazioni effettuate
dal  1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  conformi  alla  disciplina contenuta nel presente articolo,
con  particolare  riferimento  alle disposizioni dei commi da 1 a 23.
Sono  altresi'  convalidati  gli  incarichi  conferiti  e i contratti
stipulati  in  base  all'articolo  01,  comma 3, del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio  2009,  n.  12, e all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,
comma   3,   del   decreto-legge  n.  8  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina
contenuta nel presente articolo.
  6.  L'articolo  01,  comma  1,  del  decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  della  legge  n.  12  del  2009, si
interpreta  nel  senso che le somme ivi previste, non impegnate entro
il  30  giugno  2009,  possono essere impegnate nel corso dell'intero
esercizio  finanziario  2009  e  di  quello successivo. L'articolo 1,
comma  1,  e  l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  45  del  2008, si
interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro
il  31  dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero
esercizio 2009.
  7.  Ai  residui  non impegnati dei fondi assegnati dall'articolo 1,
comma 1, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  45  del  2008,  e
dall'articolo  01,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  209  del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  12  del  2009, si
applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.
  8.   Le   somme   di   cui  al  presente  articolo,  non  impegnate
nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
  9.  Alle  spese  previste  dal  presente  articolo  non  si applica
l'articolo   60,  comma  15,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
  10.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze di prima necessita' della
popolazione  locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i
comandanti  dei  contingenti  militari  che partecipano alle missioni
internazionali,  previa  autorizzazione  del  Capo  di stato maggiore
della  difesa  e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori
da  eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni di
contabilita' generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal
fine  a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi
pubblici   sulla  base  di  specifici  accordi,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e  secondo  le  procedure di spesa e contabili di cui
all'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994,  n.  367,  e  all'articolo  48 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.
  11. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il  decreto  di  cui  al  comma  76  per  l'erogazione del contributo
italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
  12. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi
fiduciari  della  NATO destinati all'assistenza alle autorita' locali
per  la  riforma  del  settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento
nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.
  13. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il  decreto  di  cui  al  comma  76  per assicurare la partecipazione
dell'Italia  alle  operazioni  civili di mantenimento della pace e di
diplomazia   preventiva,   nonche'   ai   progetti   di  cooperazione
dell'Organizzazione  per  la  Sicurezza  e  la Cooperazione in Europa
(OSCE).
  14. E' autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione,  operativi  di  emergenza e di sicurezza per la tutela
dei  cittadini  e degli interessi italiani nei territori bellici e ad
alto  rischio.  Al  personale  inviato  in  missione  in  Iraq per la
realizzazione   delle   attivita'   di  cui  al  presente  comma,  e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926,  n.  941,  nella  misura  intera incrementata del 30 per cento,
calcolata  sulla  diaria  prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
  15. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il  decreto  di  cui al comma 76 per l'invio in missione di personale
non  diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il
relativo  trattamento  economico  e' determinato secondo i criteri di
cui  all'articolo  204  del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  16. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il  decreto  di  cui  al comma 76 per la partecipazione di funzionari
diplomatici  alle  operazioni internazionali di gestione delle crisi,
comprese  le  missioni  PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali
UE.  Ai  predetti  funzionari  e' corrisposta un'indennita', detratta
quella  eventualmente  concessa dall'Organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella
determinata  ai  sensi  dell'articolo  171 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  18  del  1967, e successive modificazioni. Per
incarichi  presso  contingente  italiano  in missioni internazionali,
l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per
la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
  17. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il  decreto  di  cui  al comma 76 per la partecipazione di funzionari
diplomatici  alle  operazioni internazionali di gestione delle crisi,
comprese  le  missioni  PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali
UE.
  18.  Per  la  realizzazione  degli  interventi e delle iniziative a
sostegno  dei  processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in
Africa  sub  sahariana  e'  autorizzata,  fino al 31 ottobre 2009, la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per
il  Sudan  e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione
degli  stanziamenti  gia'  assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
  19. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il  decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti
dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.
  20. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il  decreto  di  cui  al  comma  76  per  l'invio  in  missione di un
funzionario  diplomatico  con  l'incarico  di  assistere  la presenza
italiana   in  Kurdistan.  Al  predetto  funzionario  e'  corrisposta
un'indennita'   pari   all'80%   di   quella   determinata  ai  sensi
dell'articolo  171  del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del  1967,  e  successive  modificazioni,  ed il rimborso forfettario
degli  oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla
diaria   per   i   viaggi  di  servizio  all'interno  dell'Iraq.  Per
l'espletamento  delle  sue  attivita',  il  predetto funzionario puo'
avvalersi  del  supporto  di  due  unita'  da  reperire  in loco, con
contratto  a  tempo  determinato,  di  durata comunque inferiore alla
scadenza del presente decreto.
  21.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76,
per  la  proroga della partecipazione di personale militare impiegato
in  Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle
Forze  armate  e  di  polizia  irachene,  e  per  la realizzazione di
attivita' di cooperazione militare nel settore navale.
  22.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  partecipazione di personale militare all'addestramento delle
Forze  armate  serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo
sminamento   e   del  materiale  di  protezione  individuale  di  cui
all'articolo  3,  comma  14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
  23.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  prosecuzione  dell'attivita' formativa in Italia relativa al
corso  in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni,
a  cura  del  Ministero  della  giustizia, nell'ambito della missione
integrata   dell'Unione   europea   denominata  EUJUST  LEX,  di  cui
all'articolo  2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  la  misura  delle
indennita'  orarie  e  dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio
per   i   docenti  e  gli  interpreti,  la  misura  delle  indennita'
giornaliere  e  delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la
misura  delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di
formazione  si  conformano  al diritto umanitario internazionale e ai
piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle
regole  di  procedura  e  prova contenute negli statuti dei tribunali
penali  ad  hoc,  delle  corti  speciali internazionali e della Corte
penale internazionale.
  24.  E'  autorizzata,  fino  al  31 ottobre 2009, la partecipazione
dell'Italia  ad  una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria  in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno
al  Governo  pakistano  e  al Governo afghano nello svolgimento delle
attivita'   prioritarie   nell'ambito  del  processo  di  sviluppo  e
consolidamento   delle  istituzioni  locali  e  nell'assistenza  alla
popolazione.
  25.  Nell'ambito  degli obiettivi e delle finalita' individuate nel
corso  dei  colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei  donatori  dell'area,  le attivita' operative della missione sono
finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative  concordate  con  il
Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
   a) al sostegno al settore sanitario;
   b) al sostegno istituzionale e tecnico;
   c)  al  sostegno  della  piccola  e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
   d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
  26.  Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31
e'  autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.
Per  il  finanziamento  degli interventi sono utilizzati gli ordinari
stanziamenti  di  bilancio, nonche' le risorse di cui ai commi da 1 a
10.
  27.   L'organizzazione   delle  attivita'  di  coordinamento  degli
interventi  di  cui  ai  commi  da 24 a 31 e' definita con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri,
con il quale sono stabilite:
   a)  le  modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di  raccordo  con le autorita' e le strutture amministrative locali e
di governo;
   b)  l'istituzione  e  la  composizione,  presso il Ministero degli
affari  esteri, di una apposita struttura (“Task Force”),
con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di
cui al comma 25;
   c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
  28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:
   a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;
   b)  le  disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed
al   decreto-legge   1°   luglio   1996,   n.  347,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  426,  in  quanto
compatibili;
   c)  le  disposizioni  di  cui  alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche   con   riguardo   all'invio   in   missione   del   personale,
all'affidamento  degli  incarichi e alla stipula dei contratti di cui
all'articolo  4,  comma  1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
nonche'  all'acquisizione  delle dotazioni materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo.
  29.  Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di
euro,  il  Ministero  degli  affari  esteri  puo'  procedere ai sensi
dell'articolo  57  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive  modificazioni.  Per  le  procedure  in materia di appalti
pubblici  di  servizi  si applicano le disposizioni di cui alla parte
II,  titolo  I,  capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163
del 2006.
  30.  Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga
a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
  31.  Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare   l'intervento   di   organizzazioni  non  governative  che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
  32.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di euro stabilita con il decreto di cui al
comma  76  per  la proroga della partecipazione di personale militare
alle  missioni  in  Afghanistan,  denominate  International  Security
Assistance  Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3,
comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
  33.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano
alla  missione  delle  Nazioni  Unite  in  Libano,  denominata United
Nations  Interim  Force  in  Lebanon  (UNIFIL), compreso l'impiego di
unita'  navali  nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo
3,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  209  del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  34.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione   nel  Mediterraneo  denominata  Active  Endeavour,  di  cui
all'articolo   3,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  35.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alle
missioni   nei   Balcani,   di  cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge  n.  209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009, di seguito elencate:
   a)  Multinational  Specialized  Unit  (MSU), Criminal Intelligence
Unit  (CIU),  European  Union  Rule  of  Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
   b) Joint Enterprise.
  36.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,
nel  cui  ambito  opera la missione denominata Integrated Police Unit
(IPU),  di  cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  37.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione  denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH
2),  di  cui  all'articolo  3,  comma 6, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  38.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione  dell'Unione  europea  di  assistenza  alle frontiere per il
valico  di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in  Rafah  (EUBAM  Rafah),  di  cui  all'articolo  3,  comma  7,  del
decreto-legge  n.  209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
  39.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione  delle  Nazioni  Unite  e  dell'Unione  Africana  in  Sudan,
denominata  United  Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID).
Il  termine  di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209
del  2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009,
e' prorogato fino al 31 ottobre 2009.
  40.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione  dell'Unione  europea nella Repubblica democratica del Congo
denominata  EUPOL  RD  CONGO,  di  cui  all'articolo 3, comma 10, del
decreto-legge  n.  209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
  41.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione  delle  Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping
Force  in  Cipro  (UNFICYP),  di  cui  all'articolo  3, comma 11, del
decreto-legge  n.  209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
  42.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate
albanesi,  di  cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  43.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM
Georgia,  di  cui  all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  44.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per   la   proroga   della   partecipazione   di  personale  militare
all'operazione  militare  dell'Unione europea denominata Atalanta, di
cui  all'articolo  3,  comma  14,  del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la
partecipazione  all'operazione  della  NATO  per  il  contrasto della
pirateria.
  45.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  l'impiego  di  personale  militare negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrein   e  a  Tampa  per  esigenze  connesse  con  le  missioni  in
Afghanistan e in Iraq.
  46.  Il  Ministero  della  difesa e' autorizzato a cedere, a titolo
gratuito,  materiali  per l'allestimento di un campo tende alle Forze
armate  afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di
esplosivi  e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le
cessioni di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2009,
la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.
  47.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  prosecuzione  dei  programmi  di cooperazione delle Forze di
polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui
all'articolo  3,  comma  20,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  48.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione di personale della Polizia di
Stato  alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo  (EULEX  Kosovo)  e  per  la  proroga  della partecipazione di
personale  della  Polizia  di  Stato  alla missione denominata United
Nations  Mission  in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21,
del  decreto-legge  n.  209  del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009.
  49.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione
delle  frontiere  e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui
all'articolo  3,  comma  22,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  50.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione di personale della Polizia di
Stato  alla  missione  in Palestina, denominata European Union Police
Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL  COPPS),  di  cui
all'articolo  3,  comma  23,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  51.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  dell'Arma dei
carabinieri   e   della   Polizia   di   Stato   alla   missione   in
Bosnia-Erzegovina,  denominata  European Union Police Mission (EUPM),
di  cui  all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  52.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di personale del Corpo della
Guardia  di  finanza  alla  missione in Libia, di cui all'articolo 3,
comma  25,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  12  del  2009  e  per  garantire la
manutenzione  ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal
Governo  italiano  al  Governo libico, in esecuzione degli accordi di
cooperazione  sottoscritti  tra  la  Repubblica  italiana  e  la Gran
Giamahiria  Araba  Libica  Popolare  Socialista  per  fronteggiare il
fenomeno  dell'immigrazione  clandestina  e della tratta degli esseri
umani.
  53.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di personale del Corpo della
Guardia   di   finanza   alle  missioni  in  Afghanistan,  denominate
International  Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan,
di  cui  all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  54. E' autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009,  la  spesa  stabilita  con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga  della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza  alla  missione denominata European Union Rule of Law Mission
in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),  di  cui  all'articolo  3, comma 27, del
decreto-legge  n.  209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
  55.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di personale del Corpo della
Guardia  di  finanza  alla missione dell'Unione europea di assistenza
alle  frontiere  per  il  valico  di Rafah, denominata European Union
Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo
3,  comma  28,  del  decreto-legge  n.  209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  56.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della  partecipazione  di personale del Corpo della
Guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate
Joint  Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan
e  negli  Emirati  Arabi  Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del
decreto-legge  n.  209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
  57.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori
ruolo,    personale   della   Polizia   penitenziaria   e   personale
amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata
European  Union  Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'articolo  3,  comma  31,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
  58.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per  la  proroga  della partecipazione di personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF
in  Afghanistan  e  per  la proroga della partecipazione di personale
appartenente   al  corpo  militare  dell'Associazione  dei  cavalieri
italiani  del  Sovrano  Militare  Ordine di Malta alla missione Joint
Enterprise nei Balcani.
  59.  Con  decorrenza  dalla  data  di entrata nel territorio, nelle
acque  territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino
alla  data  di  uscita  dagli  stessi  per  il rientro nel territorio
nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali  di  cui  al presente articolo e' corrisposta al netto
delle  ritenute  per  tutta  la  durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio  o  alla  paga  e  agli  altri  assegni a carattere fisso e
continuativo,  l'indennita'  di  missione  di  cui al regio decreto 3
giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure di seguito indicate, detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali:
   a)  misura  del  98  per  cento  al  personale  che partecipa alle
missioni  MSU,  EULEX  Kosovo,  Security  Force  Training Plan, Joint
Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
   b)  misura  del  98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento  ad  Arabia  Saudita,  Emirati  Arabi  Uniti  e  Oman, al
personale  che  partecipa  alle  missioni  ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN,
UNIFIL,  compreso il personale facente parte della struttura attivata
presso le Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi  Uniti  e  in  Iraq,  al  personale  impiegato  nelle unita' di
coordinamento  JMOUs,  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in
servizio  di  sicurezza  presso  le  sedi  diplomatiche di Kabul e di
Herat;
   c)  misura  intera  al personale che partecipa alla missione EUPOL
COPPS  in  Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e
Ucraina;
   d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce,
a  qualsiasi  titolo,  di vitto e alloggio gratuiti, al personale che
partecipa  alle  missioni  CIU,  UNAMID,  EUPOL  RD  CONGO,  UNFICYP,
Atalanta  in  Gran  Bretagna,  EUPM,  nonche'  al personale impiegato
presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il
NATO HQ Tirana;
   e)  misura  intera  incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria  prevista  con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti  e  Oman,  se  non  usufruisce,  a qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio  gratuiti,  al  personale  impiegato in Iraq, in Bahrein e a
Tampa;
   f)  misura  del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per
cento  se  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti,  calcolata  sulla  diaria  prevista  con  riferimento  alla
Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
  60.  All'indennita'  di  cui al comma 59 e al trattamento economico
corrisposto  al  personale che partecipa alle attivita' di assistenza
alle  Forze  armate  albanesi  di  cui  al  comma  42, non si applica
l'articolo  28,  comma  1,  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  61.  Al  personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze  di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto
dalla  legge  8  luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'articolo  3  della  medesima legge, nella misura del 50 per cento
dell'assegno  di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo
28,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
  62.  Per  il  periodo  dal  1°  luglio  2009 al 31 ottobre 2009, ai
militari   inquadrati   nei   contingenti  impiegati  nelle  missioni
internazionali   di   cui   al  presente  articolo,  in  sostituzione
dell'indennita'   di   impiego   operativo   ovvero   dell'indennita'
pensionabile   percepita,   e'   corrisposta,   se  piu'  favorevole,
l'indennita'  di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%
dell'indennita'  di  impiego operativo di base di cui all'articolo 2,
primo  comma,  della  legge  23  marzo  1983,  n.  78,  e  successive
modificazioni,  se  militari  in  servizio  permanente o volontari in
ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma
prefissata.  Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico
delle  norme  sul  trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e
militari   dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
  63.   Il  personale  militare  impiegato  dall'ONU  nelle  missioni
internazionali  con  contratto  individuale  conserva  il trattamento
economico  fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista  dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a
carico  dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi
corrisposti  direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione
di  indennita'  e  rimborsi  per  servizi  fuori  sede,  sono versati
all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,  fino  a concorrenza
dell'importo  corrispondente  alla  somma  del  trattamento economico
fisso  e  continuativo  e  dell'indennita'  di missione percepiti, al
netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
  64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei  carabinieri,  presso  i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti  per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita'  di  concorso  con  le Forze di polizia sono validi ai fini
dell'assolvimento  degli  obblighi  previsti  dalle  tabelle 1, 2 e 3
allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
  65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga
a  quanto  previsto  dall'articolo  64 della legge 10 aprile 1954, n.
113,  possono  essere  richiamati  in  servizio a domanda, secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo  25 del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti
alla  riserva  di  complemento,  nei  limiti  del contingente annuale
stabilito  dalla  legge  di bilancio per gli ufficiali delle forze di
completamento.
  66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle  consistenze  annuali  previste dalle disposizioni vigenti, per
esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma
dei  volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato,
previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
  67.  Al  personale  che  partecipa  alle missioni internazionali si
applicano  gli  articoli  2,  commi  2  e  3,  3,  4,  5,  7 e 13 del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
  68.  Il  personale in possesso del diploma di infermiera volontaria
della  Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto
12  maggio  1942,  n.  918  e  successive  modificazioni, equivalente
all'attestato    di    qualifica    di    operatore   socio-sanitario
specializzato,   esclusivamente   nell'ambito   dei   servizi   resi,
nell'assolvimento  dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce
rossa  italiana,  e'  abilitato  a  prestare  servizio di emergenza e
assistenza  sanitaria  con  le  funzioni  e  attivita'  proprie della
professione infermieristica.
  69.  Alle  missioni  internazionali  di cui al presente articolo si
applicano  le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.
  70.  Per  esigenze  connesse  con  le  missioni  internazionali, in
presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza  armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando
generale  dell'Arma  dei  carabinieri o il Comando generale del Corpo
della  guardia  di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni
di contabilita' generale dello Stato, possono :
   a)  accertata  l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati  gia'  eseguibili,  disporre l'attivazione delle procedure
d'urgenza  previste  dalla  vigente  normativa  per l'acquisizione di
forniture e servizi;
   b)  acquisire  in  economia  lavori,  servizi  e forniture, per la
revisione   generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da  trasporto,
l'esecuzione  di  opere  infrastrutturali  aggiuntive  e integrative,
l'acquisizione  di  apparati di comunicazione, apparati per la difesa
nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50
milioni  di  euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate
per le missioni internazionali.
  71.  Nell'ambito  delle  risorse finanziarie di cui al comma 76, le
spese  per  i  compensi  per lavoro straordinario reso nell'ambito di
attivita'  operative  o  addestrative  propedeutiche  all'impiego del
personale  nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al
limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
  72.  Le  armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di
interesse  militare  sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento   definitivo  di  confisca  dell'autorita'  giudiziaria
possono  essere  assegnati  al  Ministero  della difesa per finalita'
istituzionali,  con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con  i  Ministri  della  difesa  e  dell'economia e delle finanze. Si
provvede  con  decreto  del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca e'
stata  disposta  dall'autorita' giudiziaria militare. Le disposizioni
di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  alle  armi,  alle
munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare
per  i  quali,  anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  e'  stata  disposta  ma  non  ancora  eseguita la
distruzione.
  73.  Alla  legge  3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:
   a)  all'articolo  4,  comma  3,  la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
    «l)   assicura  l'attuazione  delle  disposizioni  impartite  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito  regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 2, ai fini della tutela
amministrativa   del   segreto   di  Stato  e  delle  classifiche  di
segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; »;
   b) all'articolo 9:
    1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» e' sostituita dalle
seguenti: «disposizioni esplicative»;
    2) al comma 3:
     2.1)   al   primo  periodo,  le  parole  «altre  classifiche  di
segretezza»  sono  sostituite  dalle seguenti: «classifiche segreto e
riservatissimo»;
     2.2)  al  secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tre  classifiche  di  segretezza
citate»;
   c) all'articolo 42:
    1)  al  comma  1,  le  parole  «e  siano  a  cio' abilitati» sono
soppresse;
    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.   Per   la   trattazione   di   informazioni   classificate
segretissimo,  segreto  e  riservatissimo  e'  necessario altresi' il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».
  74.  Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il
piano  di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo,
del   decreto-legge   23   maggio   2008,   n.  92,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125, puo' essere
prorogato  per  due ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato  con  ulteriori  1.250  unita',  interamente destinate a
servizi  di  perlustrazione  e pattuglia in concorso e congiuntamente
alle  Forze  di  polizia.  Il  personale  e' posto a disposizione dei
prefetti  delle  province  per  l'impiego  nei  comuni  ove  si rende
maggiormente  necessario.  Ai  fini  dell'impiego del personale delle
Forze  armate  nei  servizi di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni   di   cui  all'articolo  7-bis  commi  1,  2  e  3  del
decreto-legge  n.  92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di
27,7  milioni  di  euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
  75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di
cui  al  comma  74  nei  servizi di perlustrazione e pattuglia di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva,
di  cui  al  comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale
delle   Forze  armate.  Quando  non  e'  prevista  la  corresponsione
dell'indennita'  di  ordine  pubblico, l'indennita' di cui al periodo
precedente  e'  attribuita  anche al personale delle Forze di polizia
impiegato  nei  servizi  di  vigilanza  a  siti e obiettivi sensibili
svolti  congiuntamente  al  personale  delle  Forze armate, ovvero in
forma  dinamica  dedicati  a  piu'  obiettivi  vigilati  dal medesimo
personale.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari  a  2,3  milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro
per   l'anno   2010,   si   provvede,   per   l'anno  2009,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e,
per     l'anno     2010,     mediante     corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  76. Per le finalita' di cui al presente articolo, con esclusione di
quelle  di  cui  ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, e' autorizzata la
spesa  complessiva  di  510 milioni di euro. Con decreto del Ministro
della  difesa,  di concerto con il Ministro degli affari esteri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare
alle  competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il
predetto  importo  tra  le  singole  voci  di  spesa  indicate  nelle
disposizioni del presente articolo.
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 25.

                         Spese indifferibili

  1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla  partecipazione  a banche e fondi internazionali e' autorizzata
la  spesa  di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di
competenza.
  2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto
della   sospensione   disposta  dall'articolo  1  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3780 del 6 giugno 2009,
avviene,  senza  l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24
rate  mensili  di  pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Gli  adempimenti  tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per
effetto  della  predetta sospensione sono effettuati entro il mese di
marzo  2010.  Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti  non  eseguiti  per effetto della citata sospensione sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  3.  La  riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei  premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie  professionali  non versati per effetto della sospensione di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3754  del  9 aprile 2009 avviene, senza
applicazione  di  oneri  accessori,  mediante 24 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
  4.  Il  fondo  per  la  compensazione  degli effetti finanziari non
previsti  a  legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 55 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  289  milioni  di  euro per l'anno 2010 e 84
milioni di euro per l'anno 2011.
  5.  All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77,  le  parole:  «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di
euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di
euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni
di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari
recati   dal  presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.
  6.  All'articolo  1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno
2009,  n.  69,  dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le
seguenti «fino ad un massimo».
PARTE II

BILANCIO PUBBLICO
                              Art. 26.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1° luglio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  La Russa, Ministro della difesa
                                  Maroni, Ministro dell'interno
                                  Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

03.07.2009
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
12:58:11

3 Risposte

  1. [...] DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78 – Testo ufficiale [...]

  2. [...] DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78 – Testo ufficiale [...]

  3. [...] DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78 – Testo ufficiale [...]

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